Davide Romano – La nota verbale consegnata il 17 giugno da monsignor Paul Richard Gallagher, segretario vaticano per i rapporti con gli Stati, all’Ambasciata d’Italia presso la Santa sede, come è stato rilevato da tutti i commentatori, è un fatto alquanto irrituale.

Si è trattato di un intervento teso a drammatizzare il dibattito parlamentare e offrire una sponda robusta e inattesa – in realtà quasi un colpo di frusta – a quei settori del Parlamento che maggiormente hanno avversato fin qui, in maniera a dire il vero neanche troppo incisiva, l’approvazione del cosiddetto ddl Zan, che reca misure di prevenzione e di contrasto della discriminazione e della violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sull’identità di genere e sulla disabilità, e che integra il già esistente art. 604 bis (e ter) del codice penale recante disposizioni sulla propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.

La nota vaticana ravvisa nel disegno di legge n. 2005 (c.d. ddl Zan) una potenziale violazione dell’art. 2 commi 1 e 3 del testo di revisione del Concordato nel quale la Repubblica italiana si impegna ad assicurare alla chiesa cattolica la piena libertà di svolgimento della sua missione pastorale, educativa e caritativa, di evangelizzazione e di santificazione oltre alla piena libertà di riunione, di associazione e di manifestazione del pensiero, con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione.

In che modo queste libertà assicurate alla chiesa cattolica siano compresse da un disegno di legge che intende sanzionare condotte discriminatorie e istiganti alla violenza per motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale, sulla identità di genere e sulla disabilità, non è dato sapere. A meno che non si ammetta implicitamente – ma sarebbe invero un po’ paradossale – che la chiesa, nella sua missione pastorale e nella sua libera espressione del pensiero, non sia dedita a istigare alla violenza contro le persone che hanno un diverso orientamento sessuale o una diversa percezione della propria appartenenza di genere rispetto al dato sessuale biologico o anagrafico.

C’è però un passaggio della nota che chiarisce un po’ la natura di questa presunta minaccia alla libertà pastorale, educativa e caritativa della chiesa che l’iniziativa legislativa in oggetto recherebbe, ovvero là dove si afferma che “ci sono espressioni della Sacra Scrittura e delle tradizioni ecclesiastiche del magistero autentico del Papa e dei vescovi, che considerano la differenza sessuale, secondo una prospettiva antropologica che la Chiesa cattolica non ritiene disponibile perché derivata dalla Rivelazione divina”.

In parole semplici vuol dire che la chiesa cattolica non tollera che il Parlamento legiferi su questioni che afferiscono alla tutela della persona e della propria autocoscienza e consapevolezza di sé e del proprio corpo, adottando coordinate valoriali e antropologiche diverse da quelle adottate dal magistero della chiesa e dal papa; in ascolto delle Scritture, per carità.

Questo passaggio della nota tradisce più di ogni altro il deficit che il cattolicesimo romano, nella sua espressione più politicamente qualificata, continua ad avere sul grande tema che attiene alla laicità delle istituzioni pubbliche.

La medesima nota, con le stesse parole, avrebbe avuto un senso molto diverso, comprensibile e rispettabile, a prescindere dalla condivisione o meno, se fosse giunta garbatamente da parte della Cei (Conferenza episcopale italiana, ndr) e non vergata dalla Segreteria vaticana, ovvero con tutto il carico diplomatico e intimidatorio che un’interpellanza di uno Stato estero, sui generis quanto si vuole, ha quando reclama il rispetto dei trattati.

Questo gesto, indice insieme di grande debolezza e di desiderio di rivendicare al tempo stesso saldezza di propositi rispetto ad alcuni scenari esteri cattolici, di lingua tedesca e inglese, giudicati forse troppo autoreferenziali, riporta in auge la doppia natura spirituale e secolare del potere ecclesiastico cattolico, che cerca di ottenere con lo strumento formidabile dell’esercizio delle proprie prerogative secolari ciò che nella sua forma spirituale ed ecclesiale, così largamente rappresentata nel nostro Paese, non riesce a ottenere. Dunque, quando non basta la predicazione e l’appello alle coscienze, si interviene in punta di diritto e con ukase dal vago sapore ultimativo e di scarsa tonalità francescana.

Alcune considerazioni sul disegno di legge 
Venendo al testo del ddl Zan, dobbiamo distinguere come per ogni legge il piano delle intenzioni e degli ideali dal piano delle realizzazioni concrete.

Questo esordio non vuole essere un modo ipocrita per liquidare il testo nella sua materialità e il lavoro tutto sommato dignitoso fin qui fatto dal Parlamento, ma per riconoscere che, specie su temi così delicati, ogni tentativo di normazione mostra necessariamente anche punti controversi nella misura in cui interferisce con una varietà di sensibilità etiche, civili, teologiche, sociali, politiche.

Una lettura non pregiudiziale – ma nemmeno velleitariamente spregiudicata – del testo, di un testo legislativo, conviene ricordarlo, che deve riferirsi alla generalità dei consociati, e che dunque non riflette necessariamente il punto di vista dogmatico o il sentire coscienziale di qualcuno in particolare, consente di ravvisare diversi elementi apprezzabili. Vediamo brevemente quali.

Il testo, integrando la fattispecie già prevista dall’art. 604-bis del codice penale che sanziona la propaganda e l’istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa, aggiunge (integra appunto) quali ulteriori motivazioni sanzionate quella fondata sul sesso (ad esempio inveire o istigare alla violenza contro una persona perché donna, ndr), o sul genere (specie quando la percezione individuale del proprio genere, maschile o femminile, non è conforme alle aspettative sociali connesse al sesso biologico, ndr) o sul proprio orientamento sessuale o sulla disabilità della persona.

Davanti a questa previsione normativa, ogni cittadino, qualunque sia la propria affiliazione religiosa, e ogni chiesa (e ciascuna confessione) deve domandarsi: sono d’accordo che nessuno venga maltrattato, discriminato con atti di concreta discriminazione, vilipeso ed esposto alla violenza per il sesso o l’orientamento sessuale, o l’intima percezione del proprio genere o la sua disabilità?

A chi scrive la risposta sembra pacifica: certo che sono d’accordo! Senza alcun ulteriore indugio.

Potrà sorgere, in seguito, la domanda se alla luce delle proprie convinzioni religiose, filosofiche, etiche, sia possibile però eccepire sulla natura di questi fenomeni quali, ad esempio, la disforia di genere, l’omosessualità, il gender.

La risposta che a questo interrogativo, anch’esso legittimo, il testo del ddl Zan offre è positiva.

L’art. 4 del disegno di legge, che di seguito riportiamo, inserisce infatti un’apposita clausola che salva il pluralismo delle idee e, per estensione, delle opzioni religiose e filosofiche:

“Ai fini della presente legge, sono fatte salve la libera espressione di convincimenti ed opinioni nonché le condotte legittime riconducibili al pluralismo delle idee o alla libertà delle scelte, purché non idonee a determinare il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti”.

I passaggi che abbiamo volutamente riprodotto in neretto configurano un diritto ampio di comprensione e di valutazione anche critica dei fenomeni richiamati, purché non si passi ovviamente ad atteggiamenti omofobici o transfobici, che concretamente (non in astratto) si rivelerebbero prossimi alla violenza o forieri di violenza.

L’art. 7 del ddl Zan istituisce poi la Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia, ecc., al fine di promuovere la cultura del rispetto e dell’inclusione e prevenire l’insorgere di pregiudizi e atteggiamenti discriminatori. Tale giornata non avrebbe carattere festivo ma, diciamo così, simbolico, educativo, e andrebbe osservata anche nelle scuole, con la promozione di iniziative di sensibilizzazione. Purché compatibili con le risorse finanziarie allocate.

L’istituzione di questa giornata (il 17 maggio) sarebbe stata tra quelle parti del testo che avrebbero indispettito la Santa sede, per via della (presunta) obbligatorietà anche per le scuole cattoliche di osservarla.

A giudizio di chi scrive, l’articolo 7, anche per via della sua formulazione, mostra forse un eccesso di volontà pedagogica. Si potrebbe obiettare che una prassi di inclusione di ogni alterità, e di contrasto a ogni forma di discriminazione, deve avere cittadinanza, specie nella scuola, in ogni giorno dell’anno e in ogni programma scolastico. Inoltre, la formulazione del testo dell’art. 7 non recepisce (non include) ad esempio il contrasto alla discriminazione religiosa, che pure forma oggetto delle discriminazioni che l’art. 604-bis sanziona, e non sono, quelle religiose, discriminazioni meno diffuse e meno nocive. Così come non include il contrasto a ogni discriminazione della disabilità, pure estremamente perniciosa.

Ma fatti questi rilievi critici, passibili di eventuali emendamenti, non crediamo ci siano motivi per “stracciarsi le vesti”.

In conclusione 
La libertà della chiesa, di ogni chiesa, e di ogni confessione religiosa, deve sempre esercitarsi ad osservare il proprio limite fondante.

Esiste un giusto diritto della chiesa ad avere le proprie idee, i propri dogmi, e vedere riconosciuta l’intangibilità delle proprie pratiche di culto, i propri riferimenti tradizionali. Ma tale diritto, tale libertà implica necessariamente una grande responsabilità, nella continua riformulazione dei propri linguaggi mediali, nel rispetto delle altrui sensibilità e nelle legittime prerogative delle istituzioni pubbliche.

La libertà della chiesa deve anche tener nel debito conto la libertà dei credenti, che nel foro della propria coscienza, intrisa di peccato certamente (ma il peccato ecclesiale ha anch’esso dimensioni storiche non trascurabili), desiderano comprendere, valutare, esercitare un discernimento obbediente alla Parola di Dio così come essa si precisa nell’individuo.

La chiesa avventista non ha posizioni liberal, per così dire, circa i temi del ddl Zan, ma prova da sempre, con esiti che non spetta a noi valutare, ad osservare il limite tra il proprio perimetro ecclesiale e dogmatico e lo spazio pubblico, nel quale essa esprime il proprio punto di vista, compie la propria prassi caritativa e missionaria, senza la pretesa di colonizzare il dibattito pubblico o balcanizzare il dibattito parlamentare. Certo, si dirà, abbiamo il vantaggio del nostro essere esigua minoranza. Un vantaggio che però dà luogo, sia detto per completezza di informazione, anche a molti altri spiacevoli inconvenienti.

Come ricorda un vecchio adagio, “essere sale della terra” (Matteo 5:13) non vuol dire nutrire l’ambizione di trasformare la terra in una saliera. Che la chiesa dunque sia parte, piccola parte invece del tutto, è un segno inconfondibile di quella attesa del Regno di Dio che nel mondo è un seme, che feconda dall’interno, con tenacia, umiltà e curiosità per il punto di vista altrui. Perché anche Cristo si presentò nelle vesti di un anonimo viandante.  

 

Condividi